imagesLa recente sentenza della Corte Costituzionale n° 98/2013 esplicita la distinzione e la non sussumibilità fra le attività di estetista e di operatore shiatsu.

Per chi volesse leggersi la sentenza per intero rimandiamo al link.

In sostanza la Corte Costituzionale invalida l’art. 3, comma 4, della legge regionale della Lombardia n. 3 del 2012 che, nel disciplinare l’attività di estetista, prevede che:

«Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici …»

La Corte sottolinea come la legge 4 gennaio 1990, n. 1 art 1 (Disciplina dell’attività di estetista), preveda in modo specifico la sola attività di protezione dell’aspetto estetico (quindi non comprendendo lo shiatsu):

«L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti» (comma 1);»

e che

«Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (comma 2)».

Inoltre la recente legge n°4/2013 sulle libere professioni conferma pienamente l’attività di operatore shiatsu come professione differente ed autonoma rispetto all’attività di estetista.

Di Centro Tao Network

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Un pensiero su “Shiatsu ed estetiste, la sentenza della Corte”
  1. Il Comune di Torino ha riconosciuto ufficialmente la libertà di esercizio, nell’ambito e nel limite della liceità e delle rispettive competenze e normative, delle discipline bionaturali.
    Il Consiglio Comunale del capoluogo piemontese nella seduta del 10 marzo ha approvato all’unanimità (26 voti favorevoli su 26) il nuovo Regolamento comunale per l’attività di estetista, nel quale viene riconosciuto che, oltre alle attività terapeutiche ed a quelle estetiche esistono altre attività non riconducibili a tali categorie, che possono essere effettuate “nel rispetto delle correlative normative che le disciplinano”. Nella fattispecie la legge 4/2013.

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