Shiatsu ed estetiste, la sentenza della Corte

imagesLa recentesentenza della Corte Costituzionale n° 98/2013esplicita la distinzione e la nonsussumibilitàfra le attività di estetista e di operatore shiatsu.

Per chi volesse leggersi la sentenza per intero rimandiamo al link.

In sostanza la Corte Costituzionaleinvalidal’art. 3, comma 4, della legge regionale della Lombardia n. 3 del 2012 che, nel disciplinare l’attività di estetista, prevede che:

«Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano,ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici …»

La Corte sottolinea come lalegge 4 gennaio 1990, n. 1 art 1(Disciplina dell’attività di estetista), preveda in modo specifico la sola attività di protezione dell’aspetto estetico (quindi non comprendendo lo shiatsu):

«L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umanoil cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti» (comma 1);»

e che

«Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (comma 2)».

Inoltre la recentelegge n°4/2013 sulle libere professioniconferma pienamente l’attività di operatore shiatsu come professione differente ed autonoma rispetto all’attività di estetista.

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Un commento

  1. Il Comune di Torino ha riconosciuto ufficialmente la libertà di esercizio, nell’ambito e nel limite della liceità e delle rispettive competenze e normative, delle discipline bionaturali.
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