Codice Deontologico

Il Codice Deontologico degli Operatori aderenti alla Federazione Italiana Shiatsu (FIS) è l’insieme dei principi e delle regole che ognuno di essi si impegna ad osservare, per realizzare il miglior svolgimento del proprio lavoro, a vantaggio proprio e dei propri clienti.

Il Codice disciplina le norme di comportamento degli Operatori Shiatsu con i clienti, con i colleghi e con altre figure terapeutiche.
L’Operatore Shiatsu si impegna a lasciare una copia di questo codice nel proprio luogo di lavoro, in evidenza, a disposizione dei clienti.
In caso di inosservanze, difficoltà o controversie, sia i clienti che gli operatori possono rivolgersi alla Collegio dei Probiviri della F.I.S. per essere consigliati e/o tutelati.

Rapporti con il cliente

  1. L’Operatore Shiatsu accoglie il cliente in ambiente dignitoso e pulito ed egli stesso si presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il suo Interlocutore. A questi egli si rivolge sempre con cortesia, correttezza ed onestà.
  2. È fatto obbligo all’Operatore Shiatsu di fornire al cliente un’immagine di sé stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato. Pertanto egli non invade campi dei quali non possiede la preparazione e soprattutto i requisiti ufficiali. E là dove egli onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del cliente, è tenuto ad informarne questi in un modo chiaro ed esplicito, consigliando eventualmente anche altri orientamenti terapeutici. Nel pubblicizzare la sua opera, l’Operatore Shiatsu dovrà rispettare le norme di cui al presente articolo ed in generale le norme del presente codice; in particolare è fatto divieto di effettuare qualsiasi pubblicità di tipo miracolistico.
  3. L’Operatore Shiatsu rispetta il rapporto esistente fra cliente e medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano in difficoltà il cliente medesimo. In presenza di una richiesta da parte del cliente, l’Operatore Shiatsu cerca ogni forma di collaborazione col medico curante o altre figura terapeutiche.
  4. L’Operatore Shiatsu è tenuto al rispetto dello stato fisico ed emotivo del cliente; non abusa di lui attraverso azioni, parole o silenzio, né approfitta in alcun modo del rapporto professionale.
  5. L’Operatore Shiatsu deve stimolare un atteggiamento attivo della personalità del cliente,scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.
  6. Egli deve riconoscere il valore e l’individualità inerente ogni persona in quanto tale a prescindere dal sesso, religione o razza, non discriminando quindi in modo ingiustificato clienti o colleghi.
  7. L’Operatore Shiatsu, pur instaurando il necessario rapporto affettivo di fiducia e sostegno con il cliente, intrattiene con lui un rapporto strettamente professionale ne è conferma l’obbligatorietà dell’onorario secondo le tariffe indicate dalla FIS.
  8. L’Operatore Shiatsu è tenuto a non divulgare in pubblico notizie e fatti riguardanti il cliente e a considerare ogni e qualsiasi relativa notizia ed informazione sotto il vincolo del segreto professionale.
  9. L’Operatore Shiatsu deve sempre tendere ad un perfezionamento della sua professione attraverso una costante valutazione della propria attività e continuando a frequentare opportuni corsi di perfezionamento ed aggiornamento.

Rapporti con i colleghi

  1. I rapporti con i colleghi della FIS sono improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede, nello spirito che informa la FIS. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi.
  2. L’Operatore Shiatsu accetta un cliente già assistito da un collega solo se il cliente in questione ha definito a tutti gli effetti il rapporto con il primo operatore.
  3. L’Operatore Shiatsu che supplisce un collega deve cessare la supplenza alla rinnovata disponibilità di questi, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle sedute effettuate in sua vece. È fatto obbligo all’Operatore Shiatsu evitare qualsiasi forma di accaparramento di clientela in violazione dei principi di correttezza e solidarietà professionale con glia altri Operatori Shiatsu.
  4. Nel caso un Operatore ritenga che un collega si sia comportato scorrettamente può appellarsi alla Collegio dei Probiviri della FIS per l’esame del caso.
  5. Gli Operatori aderenti alla FIS si impegnano a fare opera di informazione sullo Shiatsu seguendo i principi di corretta professionalità, rigore e serietà che informano le precedenti norme.

Federazione Italiana Shiatsu
www.fis.it
Associazione non a scopo di lucro costituita ante notaio nel 1990

Ufficio di Segreteria nazionale
e-mail: segreteria@fis.it

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