Regolamento Comunale

Regolamento del Comune di Torino sulle Discipline Olistiche

Finalmente una gran bella notizia!

Riteniamo doveroso portare a vostra conoscenza la circolare del 30/07/2013 della Direzione Sanità della Regione Piemonte, la quale riconosce la legittimità delle discipline olistiche, puntualizzando:

Ciò premesso, ne consegue che le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge 4/201 3 senza obblighi di Segnalazione Certificata di lnizio Attività (SCIA) e senza obbligo di associazione.

Si ribadisce pertanto il contenuto della nota regionale a firma congiunta Sanità/Attività Produttive (prot. 7341/DB1603 del 1207.2011) con a quale si rappresenta la necessità che le pratiche sul corpo umano, anche quando non invasive, siano da ricomprendere nelle discipline terapeutiche o estetiche poiché non si possono escludere, in linea di principio, effetti sulla salute, sul benessere o sull’estetica e poiché in taluni casi le pratiche adottate sono sovrapponibili o riconducibili a quelle disciplinate da specifiche norme.

I professionisti che dichiareranno di operare ai sensi del/a Legge 4/2013 ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, interverranno sui loro clienti con pratiche invasive, prometteranno guarigioni da malattie a miglioramento del benessere psicofisico saranno pertanto perseguiti dagli organi di controllo competenti del Servizio Sanitario Regionale
Con nota del 17/09/2013  la stessa ha precisato:< II ‘benessere psicofisico” a cui fa riferimento l’ultimo periodo della nota regionale non riguarda, pertanto, le condizioni ottenibili mediante esercizio di attività svolte legittimamente ai sensi della Legge 4/2013.

II richiamo agli obblighi di controllo rivolto ai competenti Servizi delle ASL non si riferisce, quindi, all’attuazione della Legge 4/2013 ed alle professioni non organizzate, legittimamente svolte a alla corretta applicazione delle discipline sanitarie ed estetiche ed all’esercizio abusivo di attività riconducibili all’area medica o a quella estetica.

Pertanto gli operatori del Piemonte potranno serenamente svolgere la propria attività, a patto che, come abbiano sempre affermato, non parlino di terapia o massaggi.
Un cordiale saluto.
Renzo Chiampo

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